Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute; b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato; c) fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago; d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi; e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi; f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale; g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che, nel corso della propria attivita', compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo; h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attivita', mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato; i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate dalla direttiva 98/48/CE e la conformita' alla quale non e' obbligatoria; l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi l'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3; m) QEN - quantita' equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato.
Art. 3 Classificazione
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalita' e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosita'. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 6.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie: a) fuochi d'artificio: 1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosita' trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione; 2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosita' e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; 3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana; 4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana; b) articoli pirotecnici teatrali: 1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto; 2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche; c) altri articoli pirotecnici: 1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto; 2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.
Art. 4 Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro uso, nonche' quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.
Art. 5 Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, ne' messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di eta': a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno; b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'; c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi; d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.
5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
Art. 6 Marcatura CE
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformita' degli articoli pirotecnici sono: a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalita' indicate nell'allegato II, modulo B), nonche' la valutazione della conformita' al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H) dell'allegato II; b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate nell'allegato II, modulo G).
4. E' fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformita' e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
_________________ solo dio mi può giudicare
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