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Nuove normative 2014
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MessaggioInviato: 03/05/2014, 21:32 
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Presto vi daremo notizie ufficiali sulle nuove normative in materia pirotecnica e vi posso garantire che per certi versi, alcune novità importanti faranno esultare tutti gli appassionati. Altre invece, confermano quelle attuali e mettono il sigillo sulla vendita SOLO nei negozi autorizzati di articoli di categoria ed altre, rimettono nei pirotecnici enormi responsabilità sulle licenze di sparo nelle varie piazze.

Ma non voglio allarmare ne preoccupare nessuno... ripeto, ci sono alcune novità positive ed altre meno; comunque entrambe, vanno a favore della pirotecnica e a sfavore degli abusivi!

Appena sarò in possesso della Gazzetta Ufficiale, con la quale entreranno in vigore le nuove normative, non esiterò a postarvela.

Se avete invece altre notizie, portateci a conoscenza.

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Re: Nuove normative 2014
MessaggioInviato: 12/06/2014, 14:18 
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Località: san severo (fg)
Come promesso. eccole qui.

Si tratta dell'integrazione della circolare n. 559/C025.55.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001

La presente normativa è protocollata con il n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014 emessa dal Ministero dell'Interno.

Normative molto importanti, come già vi dicevo, che per alcuni potrebbero essere catalogate negativamente ma per altri, sono molto positive. Io opto per la seconda!!!!

Se ci sono domande, fatele pure!

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Re: Nuove normative 2014
MessaggioInviato: 14/06/2014, 11:01 
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Località: san severo (fg)
Ecco a voi il testo. visibile da tutti gli utenti anche NON registrati.

Con circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - del 2
febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti, sono
state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela
dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi
artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi dell'art. 57 del
T.U.L.P.S..
Come e' noto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4 luglio 2013, le
disposizioni del decreto medesimo concernenti l'immissione sul
mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle
categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2".
Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal
comparto economico, si rende necessario fornire indicazioni
integrative alla richiamata circolare, per un corretto ed omogeneo
utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili
negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..
A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che gran
parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai
prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione -
seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici
muniti di marcatura CE, si procedera', di seguito, in relazione a
tali ultimi prodotti, al mero richiamo dei singoli punti della
circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.
A) DISPOSIZIONI GENERALI
Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE,
si conferma quanto rappresentato nella precedente circolare dell'11
gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare
della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti".
Anche in relazione a tali prodotti occorre, in particolare,
ribadire quanto gia' evidenziato all'appena citato punto 1, ovvero
che la licenza per l'accensione dei fuochi artificiali, ai sensi
dell'art. 57 T.U.L.P.S., puo' essere rilasciata dall'Autorita' locale
di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art. 101
del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..
Ne deriva che l'impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in
spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., a
prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti ragioni
di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico,
esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto,
munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresi', l'utilizzo
da parte di altre categorie di consumatori.
Quanto alle indicazioni fornite al successivo punto "3- artifici
impiegabili" della citata circolare, le stesse trovano applicazione
anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali
indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto
conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono
previste. Cio', tuttavia, non esclude la facolta', per l'Autorita' di
pubblica sicurezza, anche avvalendosi di un parere tecnico, in
relazione a particolari condizioni di tempo e di luogo, di imporre
delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di
prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..
Con riferimento al punto "4 - Mortai", anche in tal caso si
osservano le disposizioni di cui alla precedente circolare,
chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto appena evidenziato al
precedente punto 3, che, per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati
CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i
cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli
articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione
le disposizioni per questi ultimi gia' fornite, nella parte relativa
ai "- i mortai di calibro piu' elevato". Resta salva la possibilita'
di utilizzare il manufatto secondo le modalita' che sono indicate
nella documentazione approvata dall'ente notificato (ad esempio un
diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una
dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57
T.U.L.P.S..
Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi punti "5 -
Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e
"6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorita' locale di
P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, le stesse trovano piena
applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici
marcati CE.
Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli spettacoli
a carattere continuativo all'interno del medesimo sito, articoli
pirotecnici appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo
spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli, fino ad una massa
attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la
responsabilita' del pirotecnico titolare della licenza, in un locale
ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta
conservazione, senza ulteriori adempimenti.
B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA
Le indicazioni di cui alla lettera "B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA
SICUREZZA" punto "1 - Area di sparo" della richiamata circolare si
applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti
della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano alle
relative categorie T1 e T2. In tali casi, infatti, il loro
posizionamento, per il successivo sparo, non e' soggetto agli
obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo
restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima.
In relazione, poi, a quanto stabilito al successivo punto "2 -
Distanza di sicurezza" della precedente circolare, le relative
indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli
articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che il
fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate
nella medesima circolare. Per l'impiego di articoli il cui calibro
superi quello previsto dalla citata circolare, si dovra' applicare la
distanza piu' cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto
della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente
circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero
ricavabile dai dati riportati nell'etichetta medesima, e
preventivamente approvata dall'ente notificato incaricato di
rilasciare il certificato di conformita' CE. In mancanza di tali
indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovra'
provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di
sicurezza  
risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si
intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato.
E' evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante,
con le conseguenti, connesse responsabilita', al corretto
allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle
distanze di sicurezza dall'area di sparo.
Resta ferma, in ogni caso, la facolta' della competente Autorita'
di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da
considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art.
9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni
dei siti prescelti per lo sparo. In particolare, si richiama
l'attenzione sull'utilizzo degli articoli pirotecnici appartenenti
alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di sicurezza previste
sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli
spettatori. Occorre considerare che tali prodotti sono progettati e
testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi e' un
numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo, certamente lecito,
nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell'art.
57 del T.U.L.P.S., impone una valutazione circa l'innalzamento di
tali distanze di sicurezza minime, connessa alla presenza di un
numero di spettatori assai piu' consistente rispetto all'ambito
privato. Pertanto, per tali articoli pirotecnici, quale migliore
salvaguardia della pubblica incolumita', vanno adottate le distanze
di sicurezza previste dalla lettera B), punto 2 della citata
circolare dell'11 gennaio 2001, in funzione della tipologia di
prodotto impiegato.
Per converso - e salvo che, come appena evidenziato, l'Autorita' di
P.S. non disponga altrimenti -. occorre fare presente che, ai sensi
della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell'Unione
Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica
(ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S.) puo' utilizzare articoli pirotecnici
marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 "solo per uso
esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall'etichetta
o dalle istruzioni d'uso, a condizione che abbia opportunamente
valutato "i pericoli e i rischi che puo' comportare qualsiasi
deviazione".
Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si confermano
anche per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, i
contenuti di cui alla precedente circolare. Trova eccezione
l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle
categorie T1 e T2 per i quali puo' ritenersi consentita la presenza
di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione
scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli
articoli medesimi, allorche' anche tali soggetti dovranno essere alla
distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.
Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di articoli
pirotecnici muniti della marcatura CE, il punto "4 - Adempimenti del
titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo
pirotecnico" della piu' volte richiamata circolare.
Si rappresenta, da ultimo, che gli articoli pirotecnici muniti
della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat. 2",
"cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva  
del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno
2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni "F1", "F2", "F3"
e "F4". Cio' non esclude la possibilita', tuttavia, che gli enti
notificati, nelle more dell'entrata in vigore della citata nuova
direttiva, possano gia' rilasciare attestazioni riportanti
l'indicazione di tali nuove categorie.
Roma, 20 maggio 2014

Il direttore dell'Ufficio per
l'amministrazione generale: Valentini

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Re: Nuove normative 2014
MessaggioInviato: 29/09/2014, 17:04 
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Iscritto il: 18/09/2014, 7:51
Messaggi: 6
Buona sera a tutti voi!
E' il primo post che scrivo sul forum; premetto che sono titolare di idoneità tecnica ex 101 e di porto d'armi uso sportivo. Ho esperienza nell'allestimento di grandi e piccoli spettacoli con aziende del settore, tradizionali e piromusicali. Sono appassisonato di pirotecnica da quando ero bambino e mi diletto nel seguire l evoluzione di questa arte ed esserne in qualche modo partecipe.
Mi preme, dopo aver riletto e studiato per l ennesima volta tutte le normative e circolari, modifiche e integrazioni, togliermi alcuni dubbi che mi rimangono alla fine di ogni valutazione in merito a pochi, essenziali e fondamentali questiti prettamente formali e applicativi:

- è corretto formalmente che secondo legge per accendere artifizi pirotecnici è SEMPRE dovuto il nulla osta e la licenza di sparo ex art 57 tulps? Sempre cioè: anche su suolo privato, giardino privato, parco privato? E questo per ogni artifizio pirotecnico di ogni categoria CE (ex Ve Vd Vc IV e professionali)??

- è altresì corretto che per un titolare di idoneità tecnica ex 101 e licenza di porto d'armi uso sportivo sia possibile acquistare artifizi di ogni categoria ma teoricamente NON accendere? Da questo punto di vista tutta la nazione italiana a capodanno e non solo, è fuorilegge: ogni privato che accende è denuciabile anche su suolo e area privata, confinata con il nulla osta del titolare o di lui medesimo se proprietario?

- trasporto: fino a 25 kg massa attiva è possibile trasportare, oltre occoree nulla osta della prefettura verso sito di sparo naturalmente conseguente a licenza ex 57? e comunque oltre i 25 è necessaria licenza ADR?

- la licenza di sparo ex 57 è SEMPRE conseguente al possesso dei requisiti tecnici (ok), ma anche delle assicurazioni su vita (propria) e rischi civili RC, che però per forza di cose sono richieste e fornite solo a aziende professionali?? come se ne esce?

- accenditotori elettrici pirotecnici P2 Vb rientrano tra gli artifizi: la detenzione e lo stoccaggio dovrebbero avvenire presso deposti autorizzati a differenza degli artifizi acquistati e subito installati? oppure è ammissibile un acquisto limitato al numero di accensioni relative di volta in volta? fanno massa attiva, giusto? quale loro regolamentazione particolare in sintesi e nel complesso? come si può intendere loro gestione?

Chiedo venia se quesiti possono essere stati precedenteme affrontati , ma potrebbe essere utile disquisirne in modo chiaro e comprensibile al di là deli numeri e dei codici normativi particolari in modo tale da rendere prontamente assimilabile l'informazione.


Vi ringrazio per l'attenzione amici!


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Re: Nuove normative 2014
MessaggioInviato: 08/10/2014, 18:02 
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Iscritto il: 18/09/2014, 7:51
Messaggi: 6
Buona sera a tutti!
Vi è qualcuno che ha modo di fugare i miei dubbi precedentemente espressi??

Vi ringrazio!!


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Re: Nuove normative 2014
MessaggioInviato: 11/10/2014, 17:27 
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Iscritto il: 17/06/2008, 15:23
Messaggi: 8176
Località: san severo (fg)
purtroppo carissimo, il discorso oltre ad essere molto lungo da spiegare con una tastiera, è anche un pò complicato.

comunque hai ragione sul fatto dei patentini e porto d'armi, hai ragione che a capodanno si è tutti fuori legge, hai ragione su molte cose ma purtroppo, e dico purtroppo, le vigenti normative fanno ancora capo a vecchi decreti che andrebbero no rivisti ma stracciati e rifatti ex novo!

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