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micciodoro [ 03/05/2014, 21:32 ] |
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Nuove normative 2014 |
Presto vi daremo notizie ufficiali sulle nuove normative in materia pirotecnica e vi posso garantire che per certi versi, alcune novità importanti faranno esultare tutti gli appassionati. Altre invece, confermano quelle attuali e mettono il sigillo sulla vendita SOLO nei negozi autorizzati di articoli di categoria ed altre, rimettono nei pirotecnici enormi responsabilità sulle licenze di sparo nelle varie piazze.
Ma non voglio allarmare ne preoccupare nessuno... ripeto, ci sono alcune novità positive ed altre meno; comunque entrambe, vanno a favore della pirotecnica e a sfavore degli abusivi!
Appena sarò in possesso della Gazzetta Ufficiale, con la quale entreranno in vigore le nuove normative, non esiterò a postarvela.
Se avete invece altre notizie, portateci a conoscenza.
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micciodoro [ 12/06/2014, 14:18 ] |
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Re: Nuove normative 2014 |
Come promesso. eccole qui.
Si tratta dell'integrazione della circolare n. 559/C025.55.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001
La presente normativa è protocollata con il n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014 emessa dal Ministero dell'Interno.
Normative molto importanti, come già vi dicevo, che per alcuni potrebbero essere catalogate negativamente ma per altri, sono molto positive. Io opto per la seconda!!!!
Se ci sono domande, fatele pure!
Per vedere e scaricare i file, bisogna essere registrati. La registrazione è gratis ovviamente!
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micciodoro [ 14/06/2014, 11:01 ] |
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Re: Nuove normative 2014 |
Ecco a voi il testo. visibile da tutti gli utenti anche NON registrati.
Con circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - del 2 febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti, sono state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.. Come e' noto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4 luglio 2013, le disposizioni del decreto medesimo concernenti l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2". Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal comparto economico, si rende necessario fornire indicazioni integrative alla richiamata circolare, per un corretto ed omogeneo utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.. A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che gran parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione - seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici muniti di marcatura CE, si procedera', di seguito, in relazione a tali ultimi prodotti, al mero richiamo dei singoli punti della circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive. A) DISPOSIZIONI GENERALI Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE, si conferma quanto rappresentato nella precedente circolare dell'11 gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti". Anche in relazione a tali prodotti occorre, in particolare, ribadire quanto gia' evidenziato all'appena citato punto 1, ovvero che la licenza per l'accensione dei fuochi artificiali, ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., puo' essere rilasciata dall'Autorita' locale di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. Ne deriva che l'impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., a prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico, esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto, munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresi', l'utilizzo da parte di altre categorie di consumatori. Quanto alle indicazioni fornite al successivo punto "3- artifici impiegabili" della citata circolare, le stesse trovano applicazione anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono previste. Cio', tuttavia, non esclude la facolta', per l'Autorita' di pubblica sicurezza, anche avvalendosi di un parere tecnico, in relazione a particolari condizioni di tempo e di luogo, di imporre delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.. Con riferimento al punto "4 - Mortai", anche in tal caso si osservano le disposizioni di cui alla precedente circolare, chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto appena evidenziato al precedente punto 3, che, per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione le disposizioni per questi ultimi gia' fornite, nella parte relativa ai "- i mortai di calibro piu' elevato". Resta salva la possibilita' di utilizzare il manufatto secondo le modalita' che sono indicate nella documentazione approvata dall'ente notificato (ad esempio un diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.. Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi punti "5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e "6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorita' locale di P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, le stesse trovano piena applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici marcati CE. Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli spettacoli a carattere continuativo all'interno del medesimo sito, articoli pirotecnici appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli, fino ad una massa attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la responsabilita' del pirotecnico titolare della licenza, in un locale ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta conservazione, senza ulteriori adempimenti. B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA Le indicazioni di cui alla lettera "B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA" punto "1 - Area di sparo" della richiamata circolare si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano alle relative categorie T1 e T2. In tali casi, infatti, il loro posizionamento, per il successivo sparo, non e' soggetto agli obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima. In relazione, poi, a quanto stabilito al successivo punto "2 - Distanza di sicurezza" della precedente circolare, le relative indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate nella medesima circolare. Per l'impiego di articoli il cui calibro superi quello previsto dalla citata circolare, si dovra' applicare la distanza piu' cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero ricavabile dai dati riportati nell'etichetta medesima, e preventivamente approvata dall'ente notificato incaricato di rilasciare il certificato di conformita' CE. In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovra' provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato. E' evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti, connesse responsabilita', al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall'area di sparo. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' della competente Autorita' di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni dei siti prescelti per lo sparo. In particolare, si richiama l'attenzione sull'utilizzo degli articoli pirotecnici appartenenti alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di sicurezza previste sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli spettatori. Occorre considerare che tali prodotti sono progettati e testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi e' un numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo, certamente lecito, nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., impone una valutazione circa l'innalzamento di tali distanze di sicurezza minime, connessa alla presenza di un numero di spettatori assai piu' consistente rispetto all'ambito privato. Pertanto, per tali articoli pirotecnici, quale migliore salvaguardia della pubblica incolumita', vanno adottate le distanze di sicurezza previste dalla lettera B), punto 2 della citata circolare dell'11 gennaio 2001, in funzione della tipologia di prodotto impiegato. Per converso - e salvo che, come appena evidenziato, l'Autorita' di P.S. non disponga altrimenti -. occorre fare presente che, ai sensi della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica (ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) puo' utilizzare articoli pirotecnici marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 "solo per uso esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall'etichetta o dalle istruzioni d'uso, a condizione che abbia opportunamente valutato "i pericoli e i rischi che puo' comportare qualsiasi deviazione". Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si confermano anche per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, i contenuti di cui alla precedente circolare. Trova eccezione l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle categorie T1 e T2 per i quali puo' ritenersi consentita la presenza di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli articoli medesimi, allorche' anche tali soggetti dovranno essere alla distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato. Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, il punto "4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico" della piu' volte richiamata circolare. Si rappresenta, da ultimo, che gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat. 2", "cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno 2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni "F1", "F2", "F3" e "F4". Cio' non esclude la possibilita', tuttavia, che gli enti notificati, nelle more dell'entrata in vigore della citata nuova direttiva, possano gia' rilasciare attestazioni riportanti l'indicazione di tali nuove categorie. Roma, 20 maggio 2014 Il direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale: Valentini
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pyrobouquet [ 29/09/2014, 17:04 ] |
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Re: Nuove normative 2014 |
Buona sera a tutti voi! E' il primo post che scrivo sul forum; premetto che sono titolare di idoneità tecnica ex 101 e di porto d'armi uso sportivo. Ho esperienza nell'allestimento di grandi e piccoli spettacoli con aziende del settore, tradizionali e piromusicali. Sono appassisonato di pirotecnica da quando ero bambino e mi diletto nel seguire l evoluzione di questa arte ed esserne in qualche modo partecipe. Mi preme, dopo aver riletto e studiato per l ennesima volta tutte le normative e circolari, modifiche e integrazioni, togliermi alcuni dubbi che mi rimangono alla fine di ogni valutazione in merito a pochi, essenziali e fondamentali questiti prettamente formali e applicativi:
- è corretto formalmente che secondo legge per accendere artifizi pirotecnici è SEMPRE dovuto il nulla osta e la licenza di sparo ex art 57 tulps? Sempre cioè: anche su suolo privato, giardino privato, parco privato? E questo per ogni artifizio pirotecnico di ogni categoria CE (ex Ve Vd Vc IV e professionali)?? - è altresì corretto che per un titolare di idoneità tecnica ex 101 e licenza di porto d'armi uso sportivo sia possibile acquistare artifizi di ogni categoria ma teoricamente NON accendere? Da questo punto di vista tutta la nazione italiana a capodanno e non solo, è fuorilegge: ogni privato che accende è denuciabile anche su suolo e area privata, confinata con il nulla osta del titolare o di lui medesimo se proprietario? - trasporto: fino a 25 kg massa attiva è possibile trasportare, oltre occoree nulla osta della prefettura verso sito di sparo naturalmente conseguente a licenza ex 57? e comunque oltre i 25 è necessaria licenza ADR? - la licenza di sparo ex 57 è SEMPRE conseguente al possesso dei requisiti tecnici (ok), ma anche delle assicurazioni su vita (propria) e rischi civili RC, che però per forza di cose sono richieste e fornite solo a aziende professionali?? come se ne esce? - accenditotori elettrici pirotecnici P2 Vb rientrano tra gli artifizi: la detenzione e lo stoccaggio dovrebbero avvenire presso deposti autorizzati a differenza degli artifizi acquistati e subito installati? oppure è ammissibile un acquisto limitato al numero di accensioni relative di volta in volta? fanno massa attiva, giusto? quale loro regolamentazione particolare in sintesi e nel complesso? come si può intendere loro gestione?
Chiedo venia se quesiti possono essere stati precedenteme affrontati , ma potrebbe essere utile disquisirne in modo chiaro e comprensibile al di là deli numeri e dei codici normativi particolari in modo tale da rendere prontamente assimilabile l'informazione.
Vi ringrazio per l'attenzione amici!
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Autore: |
pyrobouquet [ 08/10/2014, 18:02 ] |
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Re: Nuove normative 2014 |
Buona sera a tutti! Vi è qualcuno che ha modo di fugare i miei dubbi precedentemente espressi??
Vi ringrazio!!
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Autore: |
micciodoro [ 11/10/2014, 17:27 ] |
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Re: Nuove normative 2014 |
purtroppo carissimo, il discorso oltre ad essere molto lungo da spiegare con una tastiera, è anche un pò complicato.
comunque hai ragione sul fatto dei patentini e porto d'armi, hai ragione che a capodanno si è tutti fuori legge, hai ragione su molte cose ma purtroppo, e dico purtroppo, le vigenti normative fanno ancora capo a vecchi decreti che andrebbero no rivisti ma stracciati e rifatti ex novo!
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