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Re: Decreto Legislativo n. 58 e G.U. n. 198
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MessaggioInviato: 16/11/2011, 18:14 
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Iscritto il: 12/01/2011, 23:20
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Intanto ti ringrazio per il lavorone per allegare tutto questo!!!
Poi mi sento di dire in tutta sincerità......VERGOGNA.....tutto sto casino assurdo per quattro fuochi d artificio, un ulteriore conferma che in italia il vero grande problema sia la BUROCRAZIA ESASPERATA.
XXXXX io che sono un appassionato da sempre per i fuochi d artificio e da anni acquistavo con il porto d armi quelli di IV cat cosa faccio ora ?????
(il mio problema è minimo , credo che ci abbia una pirotecnica i problemi siano aumentati esponenzialmente).
Cmq Volevo porvi qualche domanda.
NElla nuova normativa si fa riferimento alle categorie 4 , T1 e T2 con scritto che sono destinati a persone con CONOSCENZE SPECIALISTICHE.
Uno cosa devo fare per acquisire a norma di legge queste conoscenze e due , che cosa sono queste categorie??è la vecchia quarta categoria ??Cosa si intende per spettacoli proffessionali^??


Ringrazio anticipatamente e concordo con micciodoro.....


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Re: Decreto Legislativo n. 58 e G.U. n. 198
MessaggioInviato: 25/11/2011, 3:36 
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io ho un amico che dal 2009 a una pirotecnica con un magazzino di circa 42kg. da questo anno il suo magazzino a triplicato secondo le nuove normative considerando chi e piu esperto di me il carico si differenzia tra iv e v cat e libera vendita comunicandolo alla questura.in quanto alla libera vendita i tabacchi non possono averne piu di 25kg oltre questo limite devono avere un magazzino apposito.per quanto riguarda i magnnum-zeus ecc....bisogna avere 18 anni,in piu a questa normativa i sopra citati sono stati depotenziati a 0,5gr e l'unica ad averli fatti al momento e borgonovo.i razzi:secondo la nuova normativa prevede non oltre 70gr dopodiche ci vuole il patentino, per non parlare delle sfere.ma chi ha depositi oltre i 300kg e avendo rimanense dell'anno precedente non diventa illegale?io alle favole non ci credo;se con questo volevano aiutare chi onestameste di questo lavoro ne a fatto un arte o un modello di vita,aiuta chi nel mese di dicembre ci specula.la parola come sempre ai piu esperti.

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se il cielo non ha stelle ? le creiamo noi con i nostri fuochi d'atrificio


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Re: Decreto Legislativo n. 58 e G.U. n. 198
MessaggioInviato: 15/01/2012, 22:03 
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ragazzi so che sono state fatte delle integrazioni purtroppo o per fortuna....non so ancora di che si tratta ma mi sto documentando. appena ne saprò di più vi terrò aggiornati!

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Re: Decreto Legislativo n. 58 e G.U. n. 198
MessaggioInviato: 20/12/2013, 17:18 
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Prodotti EX DECLASSIFICATI

Con l'entrata in vigore del Decreto del M.I. 9 agosto 2011, i prodotti già riconosciuti ma NON classificati tra i prodotti esplodenti, sono stati riclassificati, a seconda della tipologia, nella IV categoria o nella V categoria gruppo "C" - "D" oppure "E".
Nel ricordare che la vigente normativa consente la vendita di manufatti appartenenti alla V cateria gruppo C-D-E ad acquirenti che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità, si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 6 comma 1 (ultimo periodo), del Decreto 9 agosto 2011, per effetto del quale, dal 10 settembre 2013, i fabbricanti e gli importatori sono tenuti, prima di immettere le scorte dei manufatti ex "declassificati" non smaltiti, a provvedere alla loro rietichettatura secondo la nuova classificazione attribuita o, in alternativa, a distruggerle.

Pertanto, da tale ultima data, i prodotti di cui sopra, immessi sul mercato dai fabbricanti o dagli importatori, devono ritenersi esattamente etichettati se riportanti la dicitura "RICONOSCIUTO E CLASSIFICATO NELLA CATEGORIA (IV, V gruppo C-D-E, A SECONDA DEL TIPO) ai sensi del D.M. 9 agosto 2011 - con le relative limitazioni alla vendita"; l'eventuale rinvenimento sul mercato di prodotti ancora recanti in etichetta - secondo la normativa previgente - la dicitura "riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplodenti" dovrà riguardare esclusivamente antecedenti forniture effettuate da fabbricanti o importatori.

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Re: Decreto Legislativo n. 58 e G.U. n. 198
MessaggioInviato: 20/12/2013, 17:41 
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Località: san severo (fg)
Gli articoli di IV e V categoria - gruppo C possono essere venduti ai privati esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia e di registro di carico e scarico, sul quale devono essere riportate, oltre alle generalità complete degli acquirenti, anche tutte le altre indicazioni di cui all'art. 108 comma 1 del Regolamento del TULPS (Art. 108 - Nel registro prescritto dall'art. 55 della Legge si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.)

I soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla "cat. 1", "cat. 2", "T1" e "P1" della Direttiva 2007/23/CE sono esentati, ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D. Legislativo 4 aprile 2010 n. 58 (il file lo potrete scaricare da pag. 1 di questo topic), dall'obbligo di registrazione previsto dal citato art. 55 del TULPS.

Si deve ricordare inoltre, che E' SEMPRE VIETATA LA VENDITA AMBULANTE DEGLI ARTIFICI DI iv E v CAT. GRUPPO "C". E' invece sonsentita la vendita, da parte di ambulanti in possesso della relativa licenza commerciale, dei soli prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria gruppo D - E per i quali, in generale, non occorre licenza di p.s. per la detenzione e la vendita fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della V categoria - gruppo D e kg 10 netti di manufatti della V categoria gruppo E /Art. 98 Reg. TULPS). Al riguardo, bisogna precisare che, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 97 del. Reg. TULPS (leggi QUI, per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria gruppo D superiore a kg 5 (cinque), è necessario munirsi della relativa licenza di polizia.

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Re: Decreto Legislativo n. 58 e G.U. n. 198
MessaggioInviato: 20/12/2013, 17:56 
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Località: san severo (fg)
ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO MUNITI E NON, DI LICENZA DI P.S.

L'emanazione del Decreto del M.I. n. 557/P.A.S./E/020565/XV.H.MASS(77) BIS del 26 novembre 2012 (che potrete scaricare sotto), di modifica del D.M. 9 agosto 2011 (presente nella prima pagina di questo topic), introduce nuovi criteri per la detenzione, ai fini della vendita, degli articoli pirotecnici da divertimento, muniti o non della marcatura CE, appartenenti alla V cat. gruppo D oppure E.

In particolare, negli esercizi di vendita al dettaglio NON muniti di licenza di P.S. (ad esempio tabaccai, cartolerie, supermercati, ecc) E' CONSENTITO, fino al termine non ulteriormente prorogabile del 9 febbraio 2014, detenere maggiori quantitativi di tali prodotti, rispetto a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98 del Reg. TULPS, purchè ricorrano particolari condizioni di sicurezza. Pertanto, i quantitativi consentiti dal citato art. 98 possono essere raddoppiati purchè sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della combustione sia verso l'interno che verso l'esterno;

- prodotti suddivisi in quantitativi di 25 kg disposti a distanza di almeno 10 metri riducibili a 5 metri con l'interposizione di materiale incombustibile;

- prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza reciproca di 2 metri oppure di metri 1 con interposizione di materiale incombustibile.

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Re: Decreto Legislativo n. 58 e G.U. n. 198
MessaggioInviato: 20/12/2013, 17:59 
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Località: san severo (fg)
Decreto del M.I. n. 557/P.A.S./E/020565/XV.H.MASS(77) BIS del 26 novembre 2012


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Re: Decreto Legislativo n. 58 e G.U. n. 198
MessaggioInviato: 31/12/2013, 16:45 
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Iscritto il: 21/06/2008, 14:23
Messaggi: 706
Località: Apricena (FG)
Allego quì una versione aggiornata del Decreto Legislativo 58/2010 al 17 Ottobre 2013. Discutiamone, saluti.


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