Visto che sul sito non se ne è mai parlato, allora ho deciso di aprire questo topic per meglio comprendere la materia.
Preciso sin da ora che le Normative in materia, cambiano molto spesso e noi ci basiamo su quelle attualmente in vigore. Sarà nostra cura aggiornarvi man mano che le stesse varieranno.
Spero che l'argomento proposto porti ad una bella discussione e a tanti approfondimenti, visto che l'argomento è vastissimo. Cercherò comunque di fare un passo alla volta, per non creare confusione.
Quest'oggi vi parlerò di una infarinatura generale e poi piano piano andremo nello specifico, fino ad inserire tutti i riferimenti normativi.
Mi auguro che in molti possiate darmi una mano affinchè tutti ma mi accontento di molti possano trarre vantaggi da questo argomento.
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ADR
Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni. L'accordo originale è stato siglato a Ginevra il 30 Settembre 1957 come "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road" (Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose su Strada) ed è entrato in vigore il 29 Gennaio del 1968.
La sua struttura è divisa in due allegati tecnici:
Allegato A: Identificazione delle merci pericolose, delle prescrizioni di imballaggio e della loro etichettatura:
- Parte 1: prescrizioni generali;
- Parte 2: classificazione;
- Parte 3: lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni per quantità limitate;
- Parte 4: disposizioni per gli imballaggi e per le cisterne;
- Parte 5: procedure di spedizione;
- Parte 6: prescrizioni per la costruzione e le prove sugli imballaggi, le grandi cisterne per il trasporto alla rinfusa (GIR), i grandi imballaggi e le cisterne;
- Parte 7: disposizioni per le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione.
Allegato B: Costruzione, equipaggiamento ed uso dei veicoli stradali destinati al trasporto delle merci pericolose:
- Parte 8: prescrizioni su equipaggi, equipaggiamento, esercizio dei veicoli e sulla documentazione;
- Parte 9: prescrizioni sulla costruzione e l’approvazione dei veicoli.
Questi allegati tecnici vengono aggiornati ogni qualvolta ci sono degli aggiornamenti nel corso degli anni.
Dal 1 gennaio 2001 è entrata in vigore l’edizione ristrutturata degli allegati A e B che è stata pubblicata con il documento ECE/TRANS/140 Vol. I e II, ed è applicabile fino al 31.12.2003 (ADR del 2001).
Nel 2007 ci sono stati alcuni nuovi emendamenti antrati in vigore sin dal 1° gennaio. I medesimi, sono stati pubblicati con il documento ECE/TRANS/160 Vol. I e II ( ADR del 2007).
Questa nuova fase, è conforme alle “raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose", al “Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose” dell’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), alle “Istruzioni tecniche per un trasporto delle merci pericolose via aerea” dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), e delle norme riguardanti il “Trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia” dell’Organizzazione Intergovernativa per il Trasporto Internazionale per ferrovia (OTIF).
L’Unione Europea per uniformare le norme inerenti il trasporto di merci pericolose sul proprio territorio, ha emesso la direttiva 94/55/CE. La stessa individua quali requisiti per il trasporto i medesimi contenuti negli allegati A e B dell’ADR. Quindi, per uniformarsi, l'U.E. emana emendamenti normativi che giustamente seguono quelli dell'ONU (94/55/CE versione consolidata).
Ad essa, però si aggiungo gli "Accordi Multilaterali" qualora gli accordi vengono presi da almeno 2 (due) dei Paesi aderenti all'accordo ADR.
Quindi, l'accordo multilaterale, relativo ad una deroga ben precisa, viene proposto da uno dei Paesi aderenti all’ADR (identificato come Paese iniziatore) agli altri Paesi per l’eventuale sottoscrizione.
Sul sito delle Nazioni Unite (
http://www.un.org/ ) è riportata la lista di tali accordi ed è ripartita a seconda di:
- degli argomenti di interesse;
- lista dei Paesi aderenti;
- testo dell'accordo;
- data di scadenza.
Anche l'Italia ha sottosritto alcuni accordi e quindi sono validi per i trasproti sul nostro territorio.
Gli ultimi emendamenti risalgono all'appena trascorso 2009 e sono tuttora in corso di validità.