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Tutto sull'ADR
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MessaggioInviato: 11/01/2010, 17:11 
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Visto che sul sito non se ne è mai parlato, allora ho deciso di aprire questo topic per meglio comprendere la materia.

Preciso sin da ora che le Normative in materia, cambiano molto spesso e noi ci basiamo su quelle attualmente in vigore. Sarà nostra cura aggiornarvi man mano che le stesse varieranno.

Spero che l'argomento proposto porti ad una bella discussione e a tanti approfondimenti, visto che l'argomento è vastissimo. Cercherò comunque di fare un passo alla volta, per non creare confusione.

Quest'oggi vi parlerò di una infarinatura generale e poi piano piano andremo nello specifico, fino ad inserire tutti i riferimenti normativi.

Mi auguro che in molti possiate darmi una mano affinchè tutti ma mi accontento di molti possano trarre vantaggi da questo argomento.

____________________

ADR

Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni. L'accordo originale è stato siglato a Ginevra il 30 Settembre 1957 come "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road" (Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose su Strada) ed è entrato in vigore il 29 Gennaio del 1968.

La sua struttura è divisa in due allegati tecnici:
Allegato A: Identificazione delle merci pericolose, delle prescrizioni di imballaggio e della loro etichettatura:
- Parte 1: prescrizioni generali;
- Parte 2: classificazione;
- Parte 3: lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni per quantità limitate;
- Parte 4: disposizioni per gli imballaggi e per le cisterne;
- Parte 5: procedure di spedizione;
- Parte 6: prescrizioni per la costruzione e le prove sugli imballaggi, le grandi cisterne per il trasporto alla rinfusa (GIR), i grandi imballaggi e le cisterne;
- Parte 7: disposizioni per le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione.

Allegato B: Costruzione, equipaggiamento ed uso dei veicoli stradali destinati al trasporto delle merci pericolose:
- Parte 8: prescrizioni su equipaggi, equipaggiamento, esercizio dei veicoli e sulla documentazione;
- Parte 9: prescrizioni sulla costruzione e l’approvazione dei veicoli.
Questi allegati tecnici vengono aggiornati ogni qualvolta ci sono degli aggiornamenti nel corso degli anni.

Dal 1 gennaio 2001 è entrata in vigore l’edizione ristrutturata degli allegati A e B che è stata pubblicata con il documento ECE/TRANS/140 Vol. I e II, ed è applicabile fino al 31.12.2003 (ADR del 2001).

Nel 2007 ci sono stati alcuni nuovi emendamenti antrati in vigore sin dal 1° gennaio. I medesimi, sono stati pubblicati con il documento ECE/TRANS/160 Vol. I e II ( ADR del 2007).

Questa nuova fase, è conforme alle “raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose", al “Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose” dell’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), alle “Istruzioni tecniche per un trasporto delle merci pericolose via aerea” dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), e delle norme riguardanti il “Trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia” dell’Organizzazione Intergovernativa per il Trasporto Internazionale per ferrovia (OTIF).

L’Unione Europea per uniformare le norme inerenti il trasporto di merci pericolose sul proprio territorio, ha emesso la direttiva 94/55/CE. La stessa individua quali requisiti per il trasporto i medesimi contenuti negli allegati A e B dell’ADR. Quindi, per uniformarsi, l'U.E. emana emendamenti normativi che giustamente seguono quelli dell'ONU (94/55/CE versione consolidata).

Ad essa, però si aggiungo gli "Accordi Multilaterali" qualora gli accordi vengono presi da almeno 2 (due) dei Paesi aderenti all'accordo ADR.
Quindi, l'accordo multilaterale, relativo ad una deroga ben precisa, viene proposto da uno dei Paesi aderenti all’ADR (identificato come Paese iniziatore) agli altri Paesi per l’eventuale sottoscrizione.
Sul sito delle Nazioni Unite ( http://www.un.org/ ) è riportata la lista di tali accordi ed è ripartita a seconda di:
- degli argomenti di interesse;
- lista dei Paesi aderenti;
- testo dell'accordo;
- data di scadenza.

Anche l'Italia ha sottosritto alcuni accordi e quindi sono validi per i trasproti sul nostro territorio.

Gli ultimi emendamenti risalgono all'appena trascorso 2009 e sono tuttora in corso di validità.

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Re: Tutto sull'ADR
MessaggioInviato: 11/01/2010, 18:37 
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L'Italia ha ratificato l'accordo internazionale ADR con la Legge n. 1839 del 12 Agosto 1962. Il Ministero competente è il Ministero dei Trasporti. Le regole generali del trasporto ADR, sono le stesse per tutti i Paesi accordatisi, tranne per eventuali divieti per trasporto di particolari merci altamente pericolose, ma in linea di massima, la norma è quella generale prevista dall'ADR.

Ma cosa si intende per merce/materia pericolosa?

Le materie e/o merci pericolose sono quelle sostanze che per la loro particolare natura fisico-chimica, sono in grado di procurare seri danni a persone, alle cose e/o all'ambiente.

Questi particolari prodotti, si presentato sotto alcuni stati:

- solido;
- liquido;
- gassoso,

ovvero in soluzione solido + liquido, liquido + liquido, gassoso+gassoso.

Tali prodotti, possono essere puri, in miscela oppure classificabili come rifiuti pericolosi.

A breve posterò anche alcune foto illustrative e schede tecniche per una più facile comprensione ed apprendimento.

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Re: Tutto sull'ADR
MessaggioInviato: 11/01/2010, 19:39 
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fatemi capire ogni volta che una pirotecnica o una rivendita o un armeria ordina dei prodotti di V e IV categoria, il fornitore si deve preoccupare di consegnare la merce tramite questo corriere oppure se ne deve occupare l' aquirente? Oppure le varie aziende importatrici italiani(teanese, borgonovo ecc. ecc.) hanno dei mezzi autorizzati per le consegne in questione?


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Re: Tutto sull'ADR
MessaggioInviato: 24/01/2010, 15:37 
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_filoz22_ ha scritto:
fatemi capire ogni volta che una pirotecnica o una rivendita o un armeria ordina dei prodotti di V e IV categoria, il fornitore si deve preoccupare di consegnare la merce tramite questo corriere oppure se ne deve occupare l' aquirente? Oppure le varie aziende importatrici italiani(teanese, borgonovo ecc. ecc.) hanno dei mezzi autorizzati per le consegne in questione?



succedono entrambe le cose. cioè alcune volte và a prendersele il diretto interessato, altre invece arriva il corriere della ditta importatrice/grossista. è chiaro che ci vogliono le previste autorizzazoni e/o automezzi adibiti per il trasporto dei prodotti di cui sopra.

nel prossimo post illustrerò ancora altre notizie in merito all'argomento in oggetto.

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Re: Tutto sull'ADR
MessaggioInviato: 24/01/2010, 17:01 
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Le materie/sostenze pericolose individuate nell'ADR sono suddivise in 9 (nove) classi. Queste, contengono un certo numero di sostanze pericolose che hanno lo stesso pericolo principale. Le classivengono suddivise come segue:

- CLASSE 1: Merce ed oggetti esplosivi (polveri da sparo, mine, nitrocellulosa...)

- CLASSE 2: Gas liquefatti, compressi, molto refrigerati, disciolti sotto pressione quali ad esempio: GPL, metano, ossigeno, azoto, acetilene....

- CLASSE 3: materie liquido infiammabili quali ad esempio: benzina, gasolio, olii combustibili, vernici, solventi....

- CLASSE 4.1: Materia solide infiammabili quali ad esempio: materie esplosive inertizzate, zolfo, fiammiferi, polveri di alluminio....

- CLASSE 4.2: Materie soggette ad accensione spontanea quali ad esempio: carbone, fosforo....

- CLASSE 4.3: Materie che a contatto con l'acqua sviluppano determinati tipi di gas infiammabili quali ad esempio: potassio, sodio, litio....

- CLASSE 5.1: Materie comburenti quali ad esempio: acqua ossigenata, perclorato e/o nitrato di ammonio....

- CLASSE 5.2: Perossidi organci quali ad esempio: acido perossiacetico, idroperossido di pinano....

- CLASSE 6.1: Materie tossiche quali ad esempio: pesticidi, arsenico, cianuri....

- CLASSE 6.2: Materie infettive quali ad esempio: rifiuti ospedalieri....

- CLASSE 7: Materie radioattive quali ad esempio: uranio, plutonio, cesio....

-CLASSE 8: Materie corrosive quali ad esempio: acido solforico, acido cloridrico, soda....

- CLASSE 9: Materie che sono pericolose per l'ambiete o in generale, quali ad esempio: pile al litio, capsule per airbag, amianto in polvere, materie che se incendiate sviluppano diossina....

Sotto, posto la tabella dei segnali delle merci pericolose.


Allegati:
segnale_merci_pericolose.JPG
segnale_merci_pericolose.JPG [ 93.96 KiB | Osservato 2028 volte ]

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Re: Tutto sull'ADR
MessaggioInviato: 25/01/2010, 17:45 
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Le ultime modifiche-aggiunte-varianti sono state introdotte nell'appena trascorso anno 2009 e si possono consultare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su questo link.

In Italia, il trasporto su strada di merci soggette ad ADR è sanzionato dall'Art. 168 dal comma 1 al comma 10 del Codice della Strada, il quale prevede, oltre a sanzioni amministrative anche di una certa rilevanza, ma anche al ritiro della carta di circolazione del veicolo e della patente del conducente del mezzo. Inoltre, oltre all'articolo di C.d.S. sopra indicato, bisogna tener conto anche del Regolamento di Attuazione che prevede ulteriori normative in merito.

Per un migliore intendimento, posto di sotto l'Articolo del C.d.S. e quelli del R.E.:


Allegati:
art. 168 c.d.s..JPG
art. 168 c.d.s..JPG [ 295.79 KiB | Osservato 2026 volte ]
art. 168 c.d.s. (2).JPG
art. 168 c.d.s. (2).JPG [ 344.53 KiB | Osservato 2016 volte ]
r.e. (1).JPG
r.e. (1).JPG [ 179.72 KiB | Osservato 2014 volte ]
r.e. (2).JPG
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