Ciao a tutti .
Per micciodoro
Dici
Nell'atto (patentino) che ti rilascia la prefettura del luogo dove hai sostenuto gli esami, se leggi bene, c'è scritto: "si attesta che il sign.........è risultato idoneo all'esercizio dell'attività di accensione e/o fabbricazione di fuochi artificiali", quindi, loro ti danno solo l'idoneità. Il comune invece, ti rilascia la licenza per il mestiere di
“fochino” (art. 163/e D.Lgs. n. 112/98) che è un titolo di qualificazione professionale che serve per trovare lavoro in una ditta. Inoltre, non è richiesta l'effettiva necessità di farne uso (cioè se molti di noi fanno un altro lavoro diverso dal pirotecnico ed hanno questa abilitazione-licenza, non devono per forza di cose esercitare tale professione, ma lo detengono per i propri scopi sempre previsti e consentiti dalla Legge
DicoRiguardo quel tipo di licenza sono convinto quello che dice claudiodogo.
E’ vero che è un titolo professionale ma riguarda solo per il brillamento delle mine e basta.
Serve per trovare lavoro in quel settore?
L’articolo che hai citato art. 163/e D.Lgs. n. 112/98.
riporta all’articolo 19 marzo 1956, n. 302. Art.27
Leggi l’articolo in basso
Se poi hai il libro fuochi pirotecnici ed esplosivi da mina vai a pagina n°425.
ho un amico che dice le stesse cose tue
Per informazioni ho chiamato , Ufficio attività produttive, Ufficio Direzione settore commercio ecc.
Tutti mi dicono quello che è riportato nell’articolo 19 marzo 1956, n. 302. Art.27
È solo per il “ Fochino” che va rinnovato anno per anno.
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98112dl.htmhttp://www.cmvomanofinopiomba.it/area_i ... gge112.pdf
Polizia Amministrativa
Enti Locali
Art. 163 1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali
sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti
funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio,
di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle
esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di
affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare
alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del
richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle
relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di
pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo
accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione
tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente
comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore
di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui
all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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